Statuto

Università della Terza Età A.P.S.


Art. 1- Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice) e s.m.i., l’Associazione di Promozione Sociale “Università della Terza Età A.P.S.” già operante di fatto dal 1975 presso la sede di “Città Amica” di via Carena 3, e registrata a Torino Atti Privati il 5 maggio 1980 al n. 4765 Serie 2°.

2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.

4. L’Associazione opera prevalentemente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte. 5. Con delibera del proprio Consiglio Direttivo, può istituire sedi secondarie, uffici e succursali nel territorio nazionale. 6. L’Associazione può federarsi con organismi analoghi mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa. 7. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 16.

Art. 2- Scopi e finalità

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: formare; informare; prevenire per un invecchiamento attivo; favorire l’attività mentale, conoscitiva, attiva e manuale nelle persone adulte; aprirsi al sociale e al territorio; operare un confronto ed una sintesi tra le diverse culture.

Art. 3- Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/17, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:

i. conferenze e/o lezioni su argomenti specifici;
ii. corsi annuali su discipline specifiche articolati in lezioni e/o conferenze e/o laboratori;
iii. laboratori di attività pratiche in ordine a discipline specifiche;
iv. convegni;
v. visite a musei, luoghi e aree di interesse storico, culturale, scientifico, tecnologico, ecc.;
vi. riunioni ed eventi tipici di cerimonie ufficiali e/o del tempo libero;
vii. ogni altra iniziativa coerente con gli scopi del comma 1 del presente articolo.

3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

 

Art. 4 - Attività diverse, strumentali e secondarie

1. L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Art. 5- I volontari

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

2. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice;

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

4. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;

5. L’associazione che svolge attività mediante convenzione deve assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

7. Le cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

6 - Iscritti

- L’iscrizione ai corsi e all’attività dell’Associazione è aperta a tutti senza discriminazioni, a partire dal 30° anno di età. Non sono richiesti titoli di studio. Ogni anno il Consiglio direttivo stabilisce il numero massimo di iscrizioni. Ogni iscritto, all’atto dell’iscrizione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.

7 - Diplomi

- L’Associazione può rilasciare diplomi sia di frequenza che di profitto.

Art. 8 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9- Soci

1. L’Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 32 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

2. Il numero dei soci dell’Associazione è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 10.

Art. 10- Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’Associazione stessa;

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; L’Assemblea si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile e non rivalutabile.;

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11- Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività;

2. I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 12 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;

2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 13 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria
l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, è ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando almeno tre membri del Consiglio direttivo ne ravvisano la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

3. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione;

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria dei Soci

0. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
3. L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto, il bilancio preventivo e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto.

4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 14;

2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;

3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di undici consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo. Qualora non venga nominato il Tesoriere, tali funzioni possono essere affidate al Segretario.

5. Il segretario cura l’organizzazione e il coordinamento delle attività dell’Associazione; e svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’ufficio di segreteria.

6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;

8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;

9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

- definisce le attività istituzionali da intraprendere;

- approva il programma dei corsi e dei laboratori predisposto dal Direttore;

- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 5 dello Statuto;

10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano;

11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni mese o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti;

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 18 - Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;

2. Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi;

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
5. Tuttavia per le obbligazioni assunte dal Presidente, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti della persona che ha agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 19 -Organo di controllo

1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21 - Il Presidente onorario

7. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 22 - Il Direttore

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore. Il mandato conferitogli ha durata non superiore al mandato del Consiglio Direttivo e può essere rinnovato.

2. Il Direttore presiede allo svolgimento dei corsi e delle attività dell’associazione ed a quanto altro meglio specificato nel Regolamento.

Art. 23 - Libri sociali

1. E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 24 - Scioglimento

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017;

2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che L’Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.